Equitalia può pignorare il fondo patrimoniale?
Pubblicato in Articoli · 30 Aprile 2021
In generale, i beni che costituiscono il fondo patrimoniale
possono essere oggetto di pignoramento ed esecuzione forzata solo nel
caso in cui le obbligazioni per le quali il creditore procede siano
state contratte dal debitore per far fronte ai bisogni essenziali della famiglia.
Tuttavia
la valutazione dei bisogni della famiglia non è un concetto univoco, in
quanto varia per ciascun nucleo familiare, essendo i coniugi liberi di
indirizzare la vita comune per come preferiscono e di stabilire quali sono gli obiettivi che intendono raggiungere. Difatti, recentemente, la Cassazione ha fornito un'interpretazione abbastanza ampia del concetto di "bisogni della famiglia",
ricomprendendovi anche i debiti contratti per far fronte all'attività
professionale o di impresa di uno dei coniugi (leggi: "Fondo
patrimoniale: si pignora più facilmente; bisogni della famiglia più
ampi").
Proprio per questo motivo, non è ancora chiaro, in giurisprudenza, se i debiti tributari possano considerarsi o meno contratti nell'interesse della famiglia.
Alcuni ritengono che l'Agente della Riscossione non possa aggredire i beni del fondo patrimoniale per soddisfare crediti tributari che sorgono per legge, al verificarsi cioè di determinati presupposti, e non in quanto contratti per i bisogni della famiglia.
Si è anche tentato di distinguere i debiti in base alla tipologia del tributo per il quale Equitalia agisce: un debito derivante da Irpef
sui redditi fondiari dei beni costituiti in fondo è sicuramente
estraneo ai bisogni della famiglia e, come tale, non potrebbe
giustificare l'aggressione al fondo patrimoniale.
Le aule dei tribunali di primo e secondo grado non sono tutte d'accordo. In alcuni casi propendono per l'aggredibilità dei beni del fondo, e in altri casi per l'esclusione. Sembra però prevalere la tesi dell'illegittimità del pignoramento contro i beni inseriti nel fondo patrimoniale.
Per la Cassazione, invece, si può iscrivere ipoteca
sui beni del fondo patrimoniale, appartenenti al coniuge o al terzo, se
il debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della
famiglia e, se contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il
titolare del credito per cui l'esattore procede alla riscossione non
conosceva tale estraneità.
Sono ricomprese nei "bisogni della famiglia"
anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo
della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa,
con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o
caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Viceversa non può essere iscritta ipoteca
se il creditore conosceva tale estraneità. È il contribuente a dover
dimostrare che il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca è stato
contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il
creditore ne era a conoscenza .
In ogni caso, a prescindere dalla natura del credito tributario, Equitalia può sempre agire per ottenere dal tribunale la revocatoria del
fondo patrimoniale (purché l'azione venga intrapresa entro 5 anni dalla
costituzione del fondo stesso). Insomma, in tal caso, a meno che non
sia già trascorso il quinquennio, il fondo si considera mai effettuato
nei confronti di Equitalia. Quest'ultima però deve dimostrare che il
debitore abbia costituito il fondo al solo scopo di frodare i creditori.
[1] Art. 170 cod. civ. Cass. n. 5684/2006.
[2] CTR Toscana, sent. n. 88 del 21.01.2014; CTP Varese, sent. n. 11 del 17.02.2012; CTP Milano, sent. n. 64 del 20.02.2012.
[3] CTR Lazio sent. n. 2218 dell'8.04.2014; CTP Milano sent. n. 70 del 15.02.2012; CTP Lecce sent. n. 283 del 24.05.2011.
[4] Cass. sent. n. 5385 del 5.03.2013; Cass. sent. n. 7880 del 18.05.2012; Cass. sent. n. 13622 del 4.06.2010.
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