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Pignoramento e blocco pensioni

STUDIO LEGALE TIZIANA SIANO
Pubblicato in Articoli · 7 Dicembre 2020
Con la legge di bilancio 2018 si sono introdotte delle novità in   materia di crediti esattoriali che interessano anche i pensionati. Nel   dettaglio, per assicurare la riscossione dei crediti esattoriali la PA   può effettuare un blocco dei pagamenti fino alla soglia di 5mila euro.   Spieghiamo meglio quindi quali effetti avrà tale misura partendo   proprio dalla recente circolare Inps del 12.03.2018 n.1085. Tale   circolare precisa innanzitutto che sarà concesso più tempo all’Agenzia   delle entrate riscossione per procedere al pignoramento: non più 30 giorni ma 60 giorni.
In questo arco temporale, quindi, la PA sospende l’ordinativo di pagamento in favore del contribuente interessato. Procede quindi a chiedere all’Agente della Riscossione se il contribuente beneficiario è debitore di somme per l’omesso pagamento di una o più i cartelle di pagamento.
                
L’agenzia delle Entrate riscossione risponde entro 5 giorni e in caso di risposta positiva ha 60 giorni di tempo   per attivare la procedura di riscossione. Tale termine serve sia a   consentire la notifica dell’atto di pignoramento sia a permettere al   privato inadempiente di adempiere. Il blocco resterà per 2 mesi dalla   comunicazione del debito da parte dell’agente di riscossione alla PA se   l’ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire   dal 1/03/2018, ma anche per ordinativi emessi prima, se i 30 giorni non sono ancora trascorsi alla medesima data.

Blocco della pensione a chi non paga le cartelle esattoriali: i dettagli
Per  quanto riguarda la categoria dei pensionati, invece, coloro che  hanno  maturato debiti con l’Agenzia Entrate Riscossione per cartelle di   pagamento non saldate, possono vedersi sospesi gli accrediti della pensione in loro favore. Sarà   infatti l’Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, a verificare e   controllare i debiti erariali superiori a 5mila euro, ma anche  inferiori  a tale limite (e non più 10.000).Ecco  quindi che una volta verificato ciò la  prestazione viene accantonata e  il relativo pagamento della pensione  sospeso per un massimo di 60  giorni. In detto termine, anche in questo  casi l’Agente della  riscossione può attivare la procedura di pignoramento.   Stesso discorso vale non solo per le pensioni ma anche per le  indennità  di fine rapporto e di fine servizio. Restano salve le  prestazioni  assistenziali, le rendite Inail e le prestazioni erogate  per conto di  altri soggetti.
Evidenziamo che benché l’Inps, in tali casi, possa quindi non erogare l’assegno pensionistico, deve comunque rispettare dei limiti.   Ovvero deve essere accantonata solo una parte della pensione pari ad   una volta e mezzo l’assegno sociale. Il massimo pignorabile è quindi   1/5, detratto il minimo vitale. Nel caso non vengano   rispettati tali limiti di pignorabilità, il pensionato può comunque   sempre rivolgersi ad un avvocato e fare ricorso mediante un'opposizione   all’esecuzione. Un’eventuale ricorso in autotutela non sospende di  certo  i termini per il ricorso al giudice.


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